venerdì 2 maggio 2025

#Chiesa - Francesco ha minato l’imminente Conclave? Il prossimo Papa sarà nullo e invalido?

di Diletta Nicastro

ROMA (2 maggio 2025) – Ultimamente si parla (troppo poco) dei 135 Cardinali Elettori che sono chiamati, a partire dal prossimo 7 maggio, ad eleggere il prossimo Papa.
La questione è relativa al fatto che i Cardinali Elettori siano 135 contro i 120 stabiliti come massimo dalla Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis promulgata da Papa Giovanni Paolo II il 22 febbraio 1996, che detta regole perentorie e inequivocabili riguardo alle norme da seguire durante la sede vacante e l’elezione del Romano Pontefice.
Si sono lette come soluzione varie alternative, tutte convergenti verso il fatto che i 135 Cardinali Elettori (attraverso un motu proprio o un pro ea vice o altri meccanismi o addirittura sorvolando la questione) possono procedere al voto senza problemi. Anzi, la faccenda viene derubricata quasi ad inezia di cui non si dovrebbe neppure discutere. 

Francesco al Concistoro del 7 dicembre 2024
durante il quale ha nominato 20 nuovi Cardinali Elettori

Nella giornata del 30 aprile 2025 è uscito un articolo su Vatican News, in cui si parla di questo argomento (già il fatto che sia uscito questo articolo dovrebbe far suonare un campanello d’allarme), ma aggiungendo che il numero di 120 Cardinali Elettori era stato già superato nei precedenti pontificati (sia sotto Giovanni Paolo II, che sotto Benedetto XVI, che ovviamente sotto Francesco), anche se mai si era arrivati ad un Conclave con più di 120 elettori. Si aggiunge che nella Universi Dominici Gregis Giovanni Paolo II stabilisce che “un cardinale di Santa Romana Chiesa, che sia stato creato e pubblicato in Concistoro, ha per ciò stesso il diritto di eleggere il Pontefice” e che “non hanno, invece questo diritto i cardinali canonicamente deposti o che abbiano rinunciato, col consenso del Romano Pontefice, alla dignità cardinalizia. Inoltre, in periodo di Sede Vacante, il Collegio dei cardinali non può riammettere o riabilitare costoro”.

Ma è davvero così? 
E’ questo che ha scritto San Giovanni Paolo II nella sua Costituzione Apostolica?

Il documento è facilmente reperibile on-line e quindi a disposizione di tutti (fedeli e non). Di conseguenza ho potuto studiarlo senza difficoltà e quello che mi sono trovata davanti è decisamente diverso da quello che i mezzi stampa raccontano.

In primo luogo mi concentro sul limite fissato a 120 Cardinali Elettori.
Questo è specificato in 2 punti.

Nella premessa si legge:

Nelle attuali contingenze storiche la dimensione universale della Chiesa sembra sufficientemente espressa dal Collegio dei centoventi Cardinali elettori, composto da Porporati provenienti da tutte le parti della terra e dalle più varie culture. Confermo pertanto come massimo questo numero di Cardinali elettori, precisando al tempo stesso che non vuol essere affatto segno di minore considerazione il mantenimento della norma stabilita dal mio predecessore Paolo VI, secondo la quale alla elezione non partecipano coloro che hanno già compiuto, il giorno in cui inizia la vacanza della Sede Apostolica, gli ottant'anni di vita.

In questo brano è evidente che San Giovanni Paolo II ha fissato il numero dei Cardinali Elettori a 120 in base alle contingenze storiche, riprendendo un limite già fissato da Paolo VI.
Nel testo questo limite viene ribadito alla norma 33 (Parte Seconda, Capitolo I) – 33, ricordatevi questo numero:

33. Il diritto di eleggere il Romano Pontefice spetta unicamente ai Cardinali di Santa Romana Chiesa, ad eccezione di quelli che, prima del giorno della morte del Sommo Pontefice o del giorno in cui la Sede Apostolica resti vacante, abbiano già compiuto l'80° anno di età. Il numero massimo di Cardinali elettori non deve superare i centoventi. È assolutamente escluso il diritto di elezione attiva da parte di qualsiasi altra dignità ecclesiastica o l'intervento di potestà laica di qualsivoglia grado o ordine.

La questione dei 120 Cardinali Elettori è quindi rimarcata con grande fermezza. 
Si può, infine, trovare una conferma indiretta alla norma 42, dove si legge:

42. Al momento stabilito per l'inizio delle operazioni dell'elezione del Sommo Pontefice, TUTTI i Cardinali elettori dovranno aver avuto e preso conveniente sistemazione nella cosiddetta Domus Sanctae Marthae, costruita di recente nella Città del Vaticano.

La Domus Sanctae Marthae fu fatta costruire appositamente da San Giovanni Paolo II per accogliere i Cardinali Elettori e ospitarli in modo semplice e confortevole. La Casa ha disposizione circa 125 alloggi agibili perché San Giovanni Paolo II prevedeva anche, sempre nella norma 42, che “Se ragioni di salute, comprovate previamente dall’apposita Congregazione Cardinalizia, esigono che qualche Cardinale elettore abbia presso di sé, anche nel periodo dell’elezione, un infermiere, si dovrà provvedere che anche a questi sia assicurata una dimora opportuna”.
Quindi questa norma ribadisce indirettamente il limite a 120 Cardinali elettori, che, tra l’altro, devono essere tutti sistemati nello stesso luogo isolato.
 
Importante notare che questo limite si trova anche nella Documentazione Generale del Collegio Cardinalizio (sempre reperibile facilmente on-line) in cui si legge:

Nel Concistoro Segreto del 5 novembre 1973 lo stesso Paolo VI stabilì che il numero massimo dei Cardinali che hanno la facoltà di eleggere il Romano Pontefice fosse fissato in 120 (A.A.S., anno 1973, vol. LXV, pag. 163).
Giovanni Paolo II, nella Costituzione Apostolica Universi Dominici gregis del 22 febbraio 1996 ha ribadito tali disposizioni.

Torniamo quindi alla norma 36, citata nell’articolo di Vatican News, in cui viene detto che “un cardinale di Santa Romana Chiesa, che sia stato creato e pubblicato in Concistoro, ha per ciò stesso il diritto di eleggere il Pontefice”
Nella norma 36, infatti, c’è un’incisa che però nell’articolo (per una svista?) è stata omessa.
E cosa dice questa incisa?
Scrive testualmente che:

“Un cardinale di Santa Romana Chiesa, che sia stato creato e pubblicato in Concistoro, ha per ciò stesso il diritto di eleggere il Pontefice, a norma del n. 33 della presente Costituzione”.

Ed ecco che torna la norma 33.
E cosa dice questa norma soverchiante rispetto alla norma 36?
Che il numero massimo dei Cardinali Elettori non deve superare i centoventi.



Appurato che la Costituzione Apostolica ribadisce fermamente che il numero massimo dei Cardinali Elettori non deve superare i 120, ci si può interrogare sul fatto, che, forse, in casi di emergenza o straordinari tale Costituzione può essere modificata dal Collegio dei Cardinali (come hanno scritto alcuni articoli nei giorni scorsi).
E’ possibile?
Giovanni Paolo II ha lasciato al Collegio dei Cardinali questa possibilità?
La risposta è NO.

Si legge, infatti, nella norma 1 (nella norma 1!) quanto segue:

“1. Durante la vacanza della Sede Apostolica, il Collegio dei Cardinali non ha nessuna potestà o giurisdizione sulle questioni spettanti al Sommo Pontefice, mentre era in vita o nell’esercizio delle funzioni del suo ufficio; tali questioni dovranno essere tutte ed esclusivamente riservate al futuro Pontefice. Dichiaro, pertanto, invalido e nullo qualsiasi atto di potestà o di giurisdizione spettante al Romano Pontefice mentre è in vita od è nell'esercizio delle funzioni del suo ufficio, che il Collegio stesso dei Cardinali giudicasse di esercitare, se non entro i limiti espressamente consentiti in questa Costituzione”.

Quindi il Collegio dei Cardinali durante la Sede Vacante non può esercitare nessuna potestà spettante al Sommo Pontefice. Qualsiasi loro atto è da ritenersi nullo o invalido.
Ok. Però al momento non parla specificatamente della Costituzione Apostolica, si potrebbe obiettare. Quindi procediamo con la lettura.
Andiamo alla norma 2, dove Giovanni Paolo II è chiarissimo:

“2. Al Collegio dei Cardinali, nel tempo in cui la Sede Apostolica è vacante, è affidato il governo della Chiesa solamente per il disbrigo degli affari ordinari o di quelli indilazionabili (cfr n. 6), e per la preparazione di quanto è necessario all’elezione del nuovo Pontefice. Questo compito dovrà essere svolto nei modi e nei limiti previsti da questa Costituzione: dovranno perciò essere assolutamente esclusi gli affari, che - sia per legge sia per prassi - o sono di potestà del solo Romano Pontefice stesso, o riguardano le norme per l’elezione del nuovo Pontefice secondo le disposizioni della presente Costituzione”.

Sono ASSOLUTAMENTE esclusi gli affari riguardanti le NORME per l’elezione del nuovo pontefice.
Non poteva dirlo più chiaramente.
Ma andiamo avanti, perché San Giovanni Paolo II non si è fermato qui.
Alla norma 4 dice testualmente:

“4. Durante la vacanza della Sede Apostolica, le leggi emanate dai Romani Pontefici in nessun modo possono essere corrette o modificate, né si può aggiungere o detrarre qualche cosa o dispensare sia pure da una parte di esse, soprattutto per quanto riguarda l'ordinamento dell'elezione del Sommo Pontefice. Anzi, se accadesse eventualmente che sia fatto o tentato qualcosa contro questa prescrizione, con la mia suprema autorità lo dichiaro nullo e invalido”.

Quindi, San Giovanni Paolo II, CON LA SUA SUPREMA AUTORITA’ dichiarerebbe NULLO o INVALIDO qualsiasi atto (o tentativo di atto) volto a correggere o modificare l’ordinamento dell’elezione del Sommo Pontefice.

Chi a questo suprema autorità voglia contrapporre la norma 6, in cui si legge “quando vi è un problema che, secondo la maggior parte dei Cardinali riuniti, non può essere differito ad altro tempo, il Collegio dei Cardinali disponga secondo il parere della maggioranza”, si troverebbe di fronte al muro sancito dalla sopracitata norma 2, dove si legge esplicitamente che dalla norma 6 sono assolutamente esclusi gli affari riguardante le disposizioni della Universi Dominici Gregis.

Rimane quindi solo la norma 5, in cui è scritto “Qualora sorgessero dubbi circa le prescrizioni contenute in questa Costituzione, o circa il modo di attuarle, dispongo formalmente che ogni potere di emettere un giudizio al riguardo spetti al Collegio dei Cardinali, cui pertanto attribuisco la facoltà di interpretarne i punti dubbi o controversi, stabilendo che quando occorra deliberare su queste ed altre simili questioni, eccetto l'atto dell'elezione, sia sufficiente che la maggioranza dei Cardinali congregati convenga sulla stessa opinione”.
Tuttavia un numero non ha né un modo per essere attuato né è interpretabile.
120 (ribadito direttamente due volte e indirettamente una volta) è un concetto che non può dare adito a divergenze di opinioni.
Quello è e quello rimane.
E la norma 36, citata da Vatican News vale solo se è a norma del punto 33.
Diventa quindi al riguardo vincolante la norma 3:

3. Inoltre stabilisco che il Collegio Cardinalizio non possa in alcun modo disporre circa i diritti della Sede Apostolica e della Chiesa Romana, ed ancor meno lasciar cadere, direttamente o indirettamente, alcunché di essi, sia pure al fine di comporre dissidi o di perseguire azioni perpetrate contro i medesimi diritti dopo la morte o la valida rinuncia del Pontefice. Sia cura di tutti i Cardinali tutelare questi diritti.

Tutti i Cardinali sono chiamati, quindi, a tutelare i diritti della Sede Apostolica e della Chiesa Romana, e non possono agire diversamente neppure al fine di comporre dissidi.

Cosa accade quindi?
Che si cade precipitosamente alla categorica norma 76, che dichiara senza possibilità di dubbio che:

“76. Se l'elezione fosse avvenuta altrimenti da come è prescritto nella presente Costituzione o non fossero state osservate le condizioni qui stabilite, l'elezione è per ciò stesso nulla e invalida, senza che intervenga alcuna dichiarazione in proposito e, quindi, essa non conferisce alcun diritto alla persona eletta”.

Il Papa che uscirà dal Conclave che inizia il 7 maggio sarà da considerarsi invalido e nullo?
In base alla Costituzione Apostolica scritta da San Giovanni Paolo II, se dovesse svolgersi con 135 Cardinali elettori (133 al momento perché al momento due non interverranno) (premessa e norma 33) e con alcuni sistemati presso la Domus Sanctae Marthae ed altri altrove (norma 42), la risposta parrebbe essere SI.



La domanda che sorge spontanea, a questo punto, è: 
Perché Francesco ha minato così il Conclave che deve eleggere il suo successore?
Francesco era l’unico che avrebbe potuto cambiare la Costituzione Apostolica. Avrebbe potuto alzare il numero dei Cardinali Elettori a 150 e dire dove o come avrebbero dovuto alloggiare durante il Conclave e nulla di tutto questo sarebbe accaduto (Benedetto XVI apportò delle modifiche alla Universi Dominici Gregis con un motu proprio il 22 febbraio 2013).
Inimmaginabile e irrispettoso per la sua intelligenza pensare che Francesco non conoscesse queste norme.
Quindi, perché non ha apportato le modifiche che solo lui poteva fare?
Perché se ne è andato sapendo di lasciare una situazione potenzialmente devastante per la Chiesa Cattolica?
Perché?

Nessun commento:

Posta un commento